Archivio Ufficio Tributi

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Per l’anno 2011 rimangono in vigore le aliquote e detrazioni deliberate per l’anno 2010:
Estratto della deliberazione di C.C. n. 3 del 28.02.2011 in materia di aliquote e detrazioni ICI

Domanda agevolazioni per immobile in uso gratuito

Manifesto contenente le principali informazioni in materia di ICI per l’anno 2011

Modello dichiarazione ICI    Istruzioni per la compilazione

VERSAMENTO
 L’imposta può essere corrisposta mediante una delle seguenti modalità:
  • versamento diretto presso gli sportelli EQUITALIA POLIS S.p.a, Agente Della Riscossione Per La Provincia Di Rovigo o le banche convenzionate (con bollettino di c.c.p.);
  • versamento on line mediante carta di credito collegandosi al sito www.equitaliapolis.it entrando nell’area riservata ai servizi al cittadino;
  • versamento su c.c.p. n. 88630215 intestato a: EQUITALIA POLIS SPA PORTO VIRO-RO-ICI
  • versamento presso gli uffici postali o gli sportelli bancari mediante l’utilizzo del modello F24.

Il Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 ha abolito l’imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale, a decorrere dall’anno 2008. Di seguito i dettagli.

ICI – Imposta comunale sugli Immobili

L’Imposta Comunale sugli Immobili si applica sui fabbricati (case, negozi, capannoni industriali, autorimesse, uffici, magazzini), aree fabbricabili e terreni agricoli. Si applica anche in caso di godimento, su un immobile, del diritto di usufrutto, uso o abitazione, di enfiteusi, di superficie, di locazione finanziaria, di concessione demaniale. La nuda proprietà, non produce alcun obbligo ai fini dell’ICI.

A decorrere dall’anno 2008, ai sensi del Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, sono ESCLUSE dall’ICI (ad eccezione categorie catastali A1-A8-A9):
– l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze (ubicate nello stesso edificio o ad una distanza massima di 200 metri – categorie catastali C2, C6,C7);
Sono assimiliate all’abitazione principale e pertanto godono della medesima esenzione sia per l’abitazione che per le pertinenze le seguenti fattispecie:
– le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta, secondo quanto stabilito dal vigente regolamento comunale ICI, con presentazione di comunicazione entro l’anno di imposizione;
– le abitazioni appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
– l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto dal cittadino che acquisisce la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e certificato, a condizione che la stessa non risulti locata;
– gli alloggi regolarmente assegnati dall’A.T.E.R.;
– l’unità posseduta dal coniuge separato non assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso non sia proprietario di altro immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE E EDIFICABILI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
Richiamato l’art. 3 del Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 16 dell’11/04/2007 che recita:
“Determinazione del valore delle aree fabbricabili”
  • Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92, per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
  • Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, la Giunta comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee valori di riferimento minimi ai fini di facilitare l’adempimento fiscale del contribuente.
  •  I valori di cui al precedente comma 2 non sono vincolanti né per il comune né per il contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi.
  •  I valori delle aree di cui al precedente comma 2, potranno essere variati periodicamente con nuova delibera di Giunta comunale adottata entro i termini di approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati.
  •  In caso di edificazione dell’area, di demolizione e ricostruzione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 31, comma 1, lettere c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal solo valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, indipendentemente dal fatto che sia tale o meno in base agli strumenti urbanistici.
  • In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l’approvazione dei valori di cui al comma 2 dell’art. 6 non impedisce al comune di procedere al recupero dell’eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
Rende noto:
Che la Giunta Municipale con deliberazione n° 54 del 12/03/2008 ha aggiornato il valore delle aree edificabili ai fini dell’I.C.I. per l’anno 2008:

AVVISO PER L’ANNO 2011
NON ESSENDO STATI DELIBERATI NUOVI VALORI, SI INTENDONO CONFERMATI QUELLI DEL 2008.

E’ disponibile l’informativa e il servizio di calcolo dell’IMU on-line per il versamento entro il 24 gennaio 2014 dell’imposta “mini IMU” relativa all’anno 2013.

Download - Manifesto informativo

E’ inoltre disponibile il programma per calcolare l’importo della rata mini IMU cliccando qui

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile consultare l’Ufficio Tributi del Comune di Porto Viro in Piazza Repubblica 23 nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 oppure ai seguenti numeri telefonici 0426/325705 – 325729 – 325703, o al seguente indirizzo e-mail: tributi@comune.portoviro.ro.it

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – Determinazione del numero e della scadenza delle rate per l’anno 2013 (art. 10, comma 2, lett. a del D.L. 08/04/2013, n. 35)

 Delibera di C.C. n. 15 del 07.05.2013

NOVITA’ TRIBUTI LOCALI anno 2014 – I.U.C.

L’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto al comma 639, l’istituzione a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che è costituita dalle seguenti componenti:
– IMU (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
– TASI (tributo servizi indivisibili), componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali;
– TARI (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. La TARI sostituisce, a decorrere dal 01/01/2014, la TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi applicata nel 2013), che è stata abrogata dall’art. 1 comma 704 della Legge 27/12/2013 n. 147, ed è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

IMU – Imposta Municipale Propria
SCADENZE PAGAMENTO:     Acconto entro il 16/06/2014 – Saldo entro il 16/12/2014
E’ ESCLUSA DALL’IMU L’ABITAZIONE PRINCIPALE Per l’anno 2014 il versamento non è dovuto per l’abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di pregio artistico o storico) e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7).

TASI – Tributo Servizi Indivisibili

SCADENZE PAGAMENTO:     Acconto entro il 16/10/2014 (il Governo deve emanare e pubblicare il provvedimento ufficiale); Saldo entro il 16/12/2014

Aliquote e detrazioni per l’anno 2014: delibera di C.C. n. 43 del 06.08.2014modulistica per richiesta detrazioni

E’ disponibile l’applicazione web per il calcolo TASI on-line e la guida alla TASI

TARI – Tributo Servizio Rifiuti

SCADENZE PAGAMENTO: 1° rata Acconto entro il 16/06/2014; 2° rata Acconto entro il 16/09/2014; Saldo entro il 16/11/2014
(i modelli di pagamento saranno recapitati a cura del Comune all’indirizzo del contribuente).

DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni già presentate negli anni scorsi per la tassa rifiuti e per ICI/IMU sono valide anche per la IUC, fatto salvo le eventuali variazioni intervenute successivamente per le quali resta l’obbligo di presentare la relativa dichiarazione. Gli appositi moduli sono reperibili presso gli uffici comunali oppure sul sito del Comune di Porto Viro (www.comune.portoviro.ro.it) nella sezione tributi. Nel sito www.comune.portoviro.ro.it nella sezione dedicata all’IMU troverete, oltre alle presenti informazioni, il collegamento alla funzione CALCOLO IMU ON LINE che permetterà, inserendo rendita catastale, quota e mesi di possesso, di calcolare l’importo IMU 2014 e stampare direttamente il modello F24.
Per informazioni IMU E TASI: ufficio Tributi – Piazza Repubblica 23 , da lunedì a venerdì : ore 09.00 -12,30, tel. 0426/325703 – 325705 – 325729, e-mail: tributi@comune.portoviro.ro.it.
Per informazioni tassa rifiuti ufficio TARI – Piazza della Repubbica 21, il lunedì ore 09.00-12.30 e 15.00-17.00, il giovedì ore 09.00-12.30 –    tel/fax 0426/321710.

Pagina aggiornata il 02/10/2023

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