Determinazione valore Aree Edificabili – IMU

Imposta municipale unica - IMU – Determinazione del valore delle aree edificabili

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Richiamato l’art.5 del Regolamento comunale per la  disciplina dell’ Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 07/06/2012 che recita:

 “BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI
  1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
  2. A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
  3. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
  4. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, la Giunta comunale, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento, può determinare periodicamente e per zone omogenee valori di riferimento minimi ai fini di facilitare l’adempimento fiscale del contribuente. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati.
  5. I valori di cui al precedente comma 4 non sono vincolanti né per il comune né per il contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi”.

Rende noto:

Che con deliberazione n. 139 del 12/09/2012 di Giunta Municipale è stato determinato il valore delle aree edificabili ai fini dell’IMU per l’anno 2012:

Tabella valore aree edificabili

Riduzione aree edificabili

 

Pagina aggiornata il 29/09/2023

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