Cambio di residenza in tempo reale

  • Servizio attivo

Servizio di cambio residenza in tempo reale del comune di Porto Viro


A chi è rivolto

Rivolto a tutti i cittadini del comune di Porto Viro

Descrizione

In vigore dal 09.05.12 la normativa che disciplina il “cambio di residenza in tempo reale”. I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche riguardanti il cambio di residenza non solo allo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica.

L’art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35,  introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1, letto a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Iscrizione Anagrafica con provenienza da altro Comune e dall’Estero, cambio di abitazione all’interno del Comune, Emigrazione all’Estero), nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese. Peraltro, va da subito precisato che le disposizioni del decreto-legge acquistano efficacia dal 9 maggio 2012 (art. 5, C. 6).

Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell’art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, C. 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno (e disponibili più sotto su questa pagina), che sarà possibile inoltrare al comune competente con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Come fare

Ciò posto, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.), di cui al D.Lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematica delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
  1. attraverso il portale Ministeriale A.N.P.R. Anagrafe della Popolazione Residente accedendo tramite SPID, CIE o CNS;
  2. direttamente all’ufficio anagrafe di questo comune sito in Piazza della Repubblica n. 23 (tel. 0426 325702 – 727) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12;
  3. per raccomandata, indirizzata a: Comune di Porto Viro, Ufficio Anagrafe, Piazza della Repubblica n. 23, 45014 Porto Viro (RO);
  4. per fax al numero 0426 633342;
  5. per via telematica agli indirizzi PEC  comune.portoviro@cert.legalmail.it , oppure anagrafe.comune.portoviro.ro@pecveneto.it
Quest’ ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  • che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Cosa serve

Per accedere al servizio occorre allegare:

  • Copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
  • Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
  • Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato A.
  • Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato B.

Cosa si ottiene

Si ottiene il cambio di residenza in tempo reale

Procedure legate all'esito

Informazione non disponibile

Tempi e scadenze

Non sono previsti tempi e scadenze

Casi Particolari

ISCRIZIONE ANAGRAFICA E ABUSIVISMO
A seguito della conversione in Legge del D.L. n. 47/2014  “Lotta all’occupazione abusiva di immobili” è stato disposto che “Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza nè l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”.Pertanto il cittadino che faccia richiesta di iscrizione/variazione di residenza, dovrà esibire la documentazione idonea a dimostrare il titolo sulla base del quale occupa l’alloggio (Contratto di locazione, Rogito, Contratto di comodato d’uso gratuito, ecc.)

PROSIEGUO DELL’ITER
A seguito della dichiarazione resa, l’Ufficio Anagrafe procederà immediatamente ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione (o la registrazione) stessa e se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI
I commi 4 e 5 dell’art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all’accertamento dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonchè agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.
In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonchè il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1’art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accetamenti esperiti.
Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa:
  • nel caso di prima iscrizione anagrafica (dall’estero o da irreperibilità) si procederà a cancellare l’interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione;
  • nell’ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall’estero del cittadino iscritto all’AIRE si cancellerà l’interessato dalla data della dichiarazione dandone immediata comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza;
  • nel caso di cambiamento di abitazione si registrerà nuovamente l’interessato nell’abitazione precedente, sempre con la decorrenza già indicata.

Per ogni ulteriore informazioni, si invita a consultare la Circolare n. 9/2012 

Accedi al servizio

Contatta l'ufficio per maggiori informazioni:

Uffici che erogano il servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile


Argomenti:

Pagina aggiornata il 14/02/2024

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