A chi è rivolto
La dichiarazione di residenza può essere richiesta sia dai cittadini con provenienza da un altro comune e/o dall’estero, sia da coloro che intendono cambiare abitazione nell’ambito dello stesso comune.
In caso di cittadini italiani iscritti all’ AIRE (Anagrafe degli italiani iscritti all’estero) con provenienza dall’estero sarà necessario indicare lo Stato estero di provenienza ed il comune di iscrizione AIRE.
Descrizione
Il Comune offre la possibilità ai cittadini di presentare le dichiarazioni anagrafiche, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica di dichiarazione di residenza compilata, sottoscritta e corredata dalla documentazione prevista dalla legge.
In vigore dal 09.05.12 la normativa che disciplina il “cambio di residenza in tempo reale”. I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche riguardanti il cambio di residenza non solo allo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica.
L’art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1, letto a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Iscrizione Anagrafica con provenienza da altro Comune e dall’Estero, cambio di abitazione all’interno del Comune, Emigrazione all’Estero), nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese. Peraltro, va da subito precisato che le disposizioni del decreto-legge acquistano efficacia dal 9 maggio 2012 (art. 5, C. 6).
Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell’art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, C. 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno (e disponibili più sotto su questa pagina), che sarà possibile inoltrare al comune competente con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
Come fare
- direttamente online tramite identità digitale attraverso il portale Ministeriale A.N.P.R. Anagrafe della Popolazione Residente accedendo tramite SPID, CIE o CNS. Per comunicarlo online accedi al servizio cambio di residenza sul portale APNR e specifica se ti trasferisci in una nuova residenza o in una famiglia esistente. La procedura ti guiderà all'inserimento di tutti i dati necessari alla comunicazione.
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oppure allo sportello con prenota appuntamenti.
- per raccomandata, indirizzata a: Comune di Porto Viro - Piazza Repubblica 23 45014 Porto Viro (Ro);
- per via telematica agli indirizzi PEC comune.portoviro@cert.legalmail.it , oppure anagrafe.comune.portoviro.ro@pecveneto.it
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che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Cosa serve
Per accedere al servizio occorre:
- Copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
- Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
- Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato A.
- Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato B.
- Se utilizzi il portale online ANPR assicurati di avere: i dati della nuova abitazione, i dati di coloro che già vi risiedono, i dati delle persone che si sono trasferite con te
Cosa si ottiene
Dopo il controllo dell'ufficio Anagrafe, si ottiene il cambio di residenza alla nuova abitazione.
Procedure legate all'esito
Puoi richiedere il cambio di residenza online sul portala APNR tramite identità digitale. Oppure puoi prenotare un'appuntamento e presentarti tramite l'ufficio Anagrafe.
Tempi e scadenze
Termine massimo: 45 giorni dalla presentazione dell’istanza.
La residenza anagrafe decorre dalla data di presentazione e della domanda da parte del cittadino e viene definita entro due giorni lavorativi del ricevimento. Entro 45 giorni dalla richiesta di cambio di residenza e o di abitazione, l'ufficio effettuerà le verifiche all'indirizzo di residenza dichiarato tramite Polizia Locale e controllerà la documentazione presentata. Nel caso di rigetto alla domanda di iscrizione anagrafica è ammesso il ricorso al prefetto della Provincia nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'ufficio Anagrafe.
Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate". Tutte le restanti certificazioni potranno essere rilasciate solo ed esclusivamente a seguito della cancellazione anagrafica da parte del comune di provenienza e della verifica dei dati dichiarati da parte del comune stesso. Dalla data della dichiarazione il cittadino può comunque usufruire delle autocertificazioni.
Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica: gli accertamenti sono effettuati da parte dell’Ufficio Polizia Locale e devono attestare la sussistenza della situazione di fatto, cioè che il soggetto interessato abbia effettivamente stabilito la sua dimora abituale in Porto Viro e all’indirizzo dichiarato.
Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
In caso di accertamento negativo l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità di pubblica sicurezza, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000
Casi Particolari
ISCRIZIONE ANAGRAFICA E ABUSIVISMO
A seguito della conversione in Legge del D.L. n. 47/2014 “Lotta all’occupazione abusiva di immobili” è stato disposto che “Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza nè l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”.Pertanto il cittadino che faccia richiesta di iscrizione/variazione di residenza, dovrà esibire la documentazione idonea a dimostrare il titolo sulla base del quale occupa l’alloggio (Contratto di locazione, Rogito, Contratto di comodato d’uso gratuito, ecc.)
PROSIEGUO DELL’ITER
A seguito della dichiarazione resa, l’Ufficio Anagrafe procederà immediatamente ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione (o la registrazione) stessa e se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.
I commi 4 e 5 dell’art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all’accertamento dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonchè agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.
In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonchè il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1’art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accetamenti esperiti.
Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa:
- nel caso di prima iscrizione anagrafica (dall’estero o da irreperibilità) si procederà a cancellare l’interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione;
- nell’ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall’estero del cittadino iscritto all’AIRE si cancellerà l’interessato dalla data della dichiarazione dandone immediata comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza;
- nel caso di cambiamento di abitazione si registrerà nuovamente l’interessato nell’abitazione precedente, sempre con la decorrenza già indicata.
Per ogni ulteriore informazioni, si invita a consultare la Circolare n. 9/2012
Quanto costa
La comunicazione del cambio di residenza è gratuita.
Accedi al servizio
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