Presidenti Scrutatori Seggi Elettorali

Tutte le informazioni utili riguardo i Presidenti Scrutatori Seggi Elettorali

COMPOSIZIONE DEI SEGGI ELETTORALI

In occasione di consultazioni elettorali, in ogni sezione del Comune, viene costituito un seggio composto da un Presidente, un Segretario e quattro scrutatori (tre, nel caso di elezioni referendarie) uno dei quali, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

L’ufficio di Presidente, Segretario e Scrutatore è obbligatorio per le persone designate (salvo giustificati e comprovati motivi), le quali, durante l’esercizio delle loro funzioni al seggio, sono considerate, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 40 TU 30/03/1967, n. 361).

PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE

(Legge 21 marzo 1990, n. 53)

L’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di Seggio elettorale è istituito presso la cancelleria della Corte d’Appello ed è aggiornato periodicamente dalla stessa.

Comprende tutti i nominativi degli elettori che, trovandosi in possesso dei requisiti richiesti, sono stati iscritti d’ufficio dal Presidente della Corte d’Appello, oppure hanno presentato domanda nei termini e con le modalità previste.

I requisiti per l’inclusione nell’Albo sono:

– essere elettore del Comune

– essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Sono invece esclusi dalle funzioni di Presidenti di seggio:

– coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il 70° anno di età

– i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e delle telecomunicazioni

– gli appartenenti a Forze armate in servizio;

– i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti

– i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali

– i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

L’aggiornamento dell’Albo, nel mese di gennaio, prevede l’inserimento dei nominativi degli elettori che hanno presentato al Sindaco domanda di iscrizione entro il mese di ottobre dell’anno precedente, nonché la cancellazione di coloro che hanno perso i requisiti previsti, o che chiamati a svolgere le funzioni di Presidente di seggio non le abbiano svolte senza giustificato motivo, o che, nello svolgerle, si siano resi responsabili di gravi inadempienze.

In occasione di consultazioni elettorali, il Presidente della Corte d’Appello competente nel territorio nomina i Presidenti dei Seggi Elettorali scegliendoli dall’Albo suddetto. L’elenco dei designati viene trasmesso al Comune entro il 20° giorno antecedente la data delle votazioni, per la notifica agli interessati.

Qualora la persona designata non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il Presidente della Corte d’Appello, che provvederà alla sostituzione, ed il Sindaco del Comune, per opportuna conoscenza.

 

SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE

(Legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata dall’art. 9 della Legge 21/12/2005, n. 270)

In ogni Comune della Repubblica è tenuto un unico Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, comprendente tutti i nominativi degli elettori che, trovandosi in possesso dei requisiti richiesti, hanno presentato apposita domanda.

I requisiti per l’inclusione nell’Albo sono:

– essere elettore del Comune

– avere assolto gli obblighi scolastici.

Sono invece esclusi dalle funzioni di Scrutatore di seggio:

– i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e delle telecomunicazioni

– gli appartenenti a Forze armate in servizio;

– i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti

– i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali

– i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

 

L’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale viene aggiornato annualmente nel mese di gennaio: vengono inseriti i nominativi degli elettori che hanno presentato domanda entro novembre dell’anno precedente, mentre vengono cancellati coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché coloro che, con apposita istanza trasmessa alla Commissione Elettorale entro il mese di dicembre, hanno richiesto la cancellazione per gravi, giustificati e comprovati motivi.

L’Albo così aggiornato può essere visionato da ogni cittadino dal 15 al 30 gennaio di ogni anno.

In occasione di consultazioni elettorali, la nomina degli scrutatori viene effettuata tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, dalla Commissione Elettorale Comunale, in pubblica adunanza preannuziata due giorni prima con manifesto affisso all’Albo pretorio, la quale procede sia alla designazione degli scrutatori scegliendoli tra i nominativi presenti nell’Albo, sia alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, sempre compresi nel predetto Albo, per sostituire eventuali scrutatori rinunciatari.

I cittadini compresi nell’Albo degli scrutatori non devono rinnovare la richiesta di iscrizione, ma restano iscritti permanentemente, salvo perdita dei requisiti richiesti.

Pagina aggiornata il 27/09/2023

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