Luoghi storici del commercio

Elenco regionale dei luoghi storici del commercio ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Apertura dei termini per la presentazione delle domande

Con riferimento alla disposizione normativa indicata, come attuata con deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014, si ricorda che, a partire dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2024, possono essere presentate le nuove domande di iscrizione nell’elenco regionale dei luoghi storici del commercio.

Le domande, corredate della prescritta documentazione, possono essere presentate esclusivamente tramite PEC alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle imprese (PEC: industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it) e, per conoscenza, al SUAP del Comune di riferimento, indicando nell’oggetto, la seguente dicitura: “domanda di iscrizione nell’elenco regionale dei luoghi storici commercio della ditta… (indicare la denominazione)”, con utilizzo, da parte dei soggetti privati, della modulistica in autocertificazione approvata con decreto n. 105 del 16 marzo 2023 e pubblicata al seguente indirizzo internet regionale: https://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/luoghi-storici

Per quanto riguarda le domande d’iscrizione da parte dei Comuni, relative ai mercati su aree pubbliche, le stesse continuano ad essere presentate utilizzando il modello di cui all’Allegato D alla DGR n. 696/2014, riportato nel predetto indirizzo internet regionale. Anche per il 2024, la Regione provvederà direttamente all’istruttoria di competenza.

Con l’occasione, ai fini dell’aggiornamento dell’elenco dei luoghi storici di cui trattasi, si invitano i Comuni competenti per territorio a voler segnalare eventuali cessazioni definitive o variazioni sostanziali di tipologia delle attività iscritte nel predetto elenco, anticipando che, in ordine alle nuove domande di iscrizione, per quanto attiene alla verifica del requisito dell’apertura al pubblico delle attività da almeno 40 anni, sarà richiesto il supporto dei Comuni di riferimento.

Pagina aggiornata il 06/03/2024

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