ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO
(Legge 27 dicembre 2001, n. 459)
I cittadini italiani, elettori, residenti all’estero, per le Elezioni Politiche e Referendarie votano per corrispondenza, nella circoscrizione Estero.I suddetti elettori possono tuttavia votare nel Comune in cui risultano iscritti, esercitando il diritto di opzione di voto in Italia, nei termini stabiliti.
Il diritto di opzione per il voto in Italia si esercita dandone comunicazione scritta al Consolato di residenza entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura, oppure, in caso di scioglimento anticipato delle Camere o di referendum, entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.
L’ opzione va esercitata per ogni votazione ed è valida limitatamente ad essa.
Pagina aggiornata il 27/09/2023