Descrizione
Il Sindaco
Visto l’art. 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall’art. 9, terzo comma, della legge 30 aprile 1999, n. 120
Invita gli elettori disposti ad essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore presso i seggi elettorali, a presentare apposita domanda entro il mese di novembre p.v. all’Ufficio elettorale comunale.
Requisiti (art. 1, legge n. 95/1989)
L’inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del Comune;
b) avere assolto gli obblighi scolastici.
Incompatibilità (artt. 38 T.U. n. 361/1957 e 23 T.U. n. 570/1960)
Sono esclusi dalla funzione in oggetto:
a) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
b) gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Nomina
L’immissione nelle funzioni, in occasione delle consultazioni elettorali, avverrà ai sensi dell’art. 6, Legge 95/1989, sostituito dall’art. 9, comma 4, della Legge 21.12.2005, n. 270.