Descrizione
Il Sindaco
Visto l’art. 1, comma 7, della legge 21 marzo 1990, n. 53,
invita
gli elettori disposti ad essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale, a presentare apposita domanda entro il giorno 31 ottobre 2026 all’Ufficio elettorale comunale.
Requisiti (art. 1, comma 3, legge n. 53/1990)
L’inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
- essere elettore del Comune;
- essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Incompatibilità (artt. 38 T.U. n. 361/1957 e 23 T.U. n. 570/1960)
Sono esclusi dalla funzione in oggetto:
- coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantacinquesimo anno di età;
- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
- i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.