Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: Elettori temporaneamente all’estero

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Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nonché i familiari con loro conviventi, , potranno partecipare al voto per corrispondenza.

Data:

27 Gennaio 2026

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Descrizione

Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento del Referendum, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, comma 1 dell’art. 4-bis), ricevendo la scheda al loro indirizzo all’estero.

Per partecipare al voto all’estero, tali elettori dovranno far pervenire entro il 18 febbraio p.v. al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione (vedasi modello scaricabile allegato alla presente) che può essere inviata tramite posta indirizzata al Comune di Porto Viro, Ufficio Elettorale, Piazza della Repubblica 23, 45014 Porto Viro (RO); mediante posta elettronica certificata all’indirizzo comune.portoviro@cert.legalmail.it; oppure all’indirizzo di posta elettronica non certificata elettorale-statistica@comune.portoviro.ro.it, oppure a mano al Comune anche da persona diversa dall’interessato.

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (vale a dire che ci si trova – per motivi di lavoro, studio o cure mediche – in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento del referendum; oppure, che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).

La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).


Ultimo aggiornamento

27/01/2026, 17:44

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